Home Notizie UNION Le nostre assemblee ed i verbali - l'esclusione del socio. I motivi.

Le nostre assemblee ed i verbali - l'esclusione del socio. I motivi.

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Oggetto:  1) le nostre assemblee ed i verbali
               2) l'esclusione del socio. I motivi.

Mi sono soffermato poche volte in questi dieci anni, o quasi, di attività associativa, sul rispetto delle regole che, io per primo, devo seguire per assicurare il corretto cammino della nostra casa sociale; tuttavia, proprio con l'approssimarsi della fine dell'anno e con un occhio all'ennesima (speriamo ultima!) revisione dello statuto, desidero partire proprio da alcuni chiarimenti, iniziando dal 1° punto dell'oggetto:

L'assemblea è l'unica legittima sede nella quale vengono validamente (talvolta il tempo occorrente non lo ha consentito!...) assunte le delibere relative alla vita della nostra associazione.

Il codice civile disciplina peraltro, oltre allo statuto, le competenze, le procedure di convocazione, le maggioranze necessarie se vi sono vari tipi di delibere, tuttavia nessuna specifica previsione il c.c. e nemmeno il nostro statuto circa i requisiti, contenuto, modalità del verbale di assemblea, nonché di svolgimento della riunione.
Qui in appresso, ad "uso e consumo" della correttezza del contenuto a cura dei redattori del verbale, che d'ora in poi in ogni occasione assembleare saranno designati dai partecipanti unitamente al Presidente dell'assemblea, ritengo di sottolineare alcuni aspetti, partendo anche dall'esperienza specifica pregressa:
Individuazione dei partecipanti
Premesso che la Cassazione ha affermato il principio per cui il verbale deve contenere l'elenco nominativo degli iscritti intervenuti di persona o per delega, la stessa Corte suprema ne aggiunge come segue: "Il verbale di assemblea è narrazione dei fatti nei quali si concreta la storicità di una azione, esso deve attestare o "fotografare" quanto avviene in assemblea, pertanto non incide sulla validità del verbale la mancata indicazione in esso del totale dei partecipanti, se a tale ricognizione e rilevazione non ha proceduto l'assemblea stessa, nel corso dei suoi lavori, giacché questa incompletezza non diminuisce la possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte".
Funzione del Presidente
La funzione stessa è stata bene delineata dalla Cassazione la quale ha precisato che "la funzione del Presidente dell'Assemblea è quella di garantire l'ordinato svolgimento della riunione e, a tal fine, egli ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione sugli argomenti indicati nell'avviso di convocazione e curando, dall’altro, che gli interventi siano contenuti entro limiti ragionevoli. Ne consegue che il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del Regolamento che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, a prescindere da quella indicata nel programma complessivo assembleare, "purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni partecipante la possibilità di esprimere le proprie ragioni su uno o più punti della discussione".
La verbalizzazione della riunione e degli interventi
Il verbale deve essere sintetico e deve riportare il pensiero espresso da ciascuno nel corso dell'assemblea. Sempre la Cassazione ha ricordato che il metodo collegiale raffigura un procedimento che si sviluppa attraverso fasi distinte, configurate dallo svolgimento di diverse attività che assicurano validità all'atto finale consistente nella delibera (comunicazione dell'avviso di convocazione con OdG, la costituzione, la discussione, la votazione, la verbalizzazione). La redazione del verbale raffigura (sempre secondo la CC) un momento necessario atto alla costituzione del documento che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività prescritte. Vanno anche verbalizzate tutte le attività che si svolgono nell'ambito assembleare, anche se le  stesse non si sono perfezionate e/o non sono state assunte le deliberazioni.  Quanto agli interventi dei singoli associati che non rientrano negli argomenti dell'OdG, è stato statuito che "non sussiste alcun obbligo ex lege e, specialmente, alcun diritto degli iscritti a veder riprodotti nel verbale ogni loro osservazione, richiesta o dichiarazione che esuli dagli argomenti indicati nell'OdG".
Sottoscrizione del verbale e sua trascrizione
Il verbale va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo incaricato della trascrizione. Il verbale se redatto a mano, va poi trascritto a pc a cura della segreteria, quindi apposto sull'apposito registro tenuto dal Presidente dell'Associazione.

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2° punto
ESCLUSIONE DEL SOCIO
Premesso che nel passato l'associazione ha dovuto prendere posizione radicale verso l'allontanamento di uno o più soci, va preliminarmente ravvisato, nel rapporto associativo esistente tra il socio e l'associazione, una preminenza del carattere contrattualistico e, in particolare, nel considerare l'atto costitutivo dell'associazione in una al vincolo del rispetto del codice deontologico alla stregua di un contratto plurilaterale di scopo aperto all'adesione di nuovi componenti del gruppo. Di conseguenza, si riconosce, in capo al singolo socio, il diritto di continuare a far parte dell'Union alla quale ha aderito, di modo che la risoluzione del vincolo contrattuale contro la sua volontà possa avvenire solo nei casi stabiliti dalla legge (art.1372 c.c.), oltre che nelle fattispecie previste dallo Statuto. Analizzando le cause legali e statutarie legittimanti l'esclusione del socio, si chiariscono le seguenti:
CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE PER LEGGE
L'art.24, c.3 c.c, valido anche per le associazioni non riconosciute, prevede che l'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi, esprimendo pertanto un concetto di valutazione di proporzionalità tra l'entità della lesione posta in essere dall'iscritto e la radicalità della sanzione quale, ad es, l'espulsione irrogata dall'associazione. Sarà quindi il Giudice a decidere di riscontrare la legittimità sostanziale posta a base dell'esclusione.
GRAVITA' DEI MOTIVI
Viene in soccorso quanto statuisce l’art. 24, comma 3, c.c, facendo riferimento in primo luogo a
quanto alcuni associati ritengono di libero e non vincolante sulla partecipazione alle assemblee e, pertanto, in primo luogo, al dovere di collaborazione gravante sui soci all'interno dell'associazione, essendo tale obbligo insito nel contenuto legale del contratto associativo. Adempimenti imprescindibili di tale obbligo di collaborazione sono: il pagamento della quota associativa previsti dallo statuto e, in generale, il dovere di adempiere le prestazioni previste in capo al singolo socio al momento del sorgere del vincolo associativo. Inoltre, le seguenti altre violazioni anch'esse integranti del "grave motivo di esclusione":

a) Comportamento del socio che si astenga, ripetutamente e senza giustificazione, dall'intervenire in assemblea o dal rispettare le decisioni della maggioranza e/o degli organi direttivi dell'associazione;
b) La violazione della "disciplina interna";
c) Ove il dissenso dalle decisioni degli organi associativi degeneri in un atteggiamento di ostilità nei confronti dell'associazione stessa e si manifesti con la denigrazione o diffamazione dei suoi organi direttivi;
d) Ove il socio persegua, attraverso l'associazione, interessi extra-associativi (interessi di natura personale, interessi propri di altri soggetti o altri enti dei quali egli si faccia strumento all'interno dell'associazione;
e) Le ipotesi di "indegnità morale" del socio, riguardanti quest'ultimo come cittadino prima ancora che come socio, come il fatto di avere riportato condanne penali per reati infamanti;
f) La cessazione dell'appartenenza del socio alla "categoria" della quale l'associazione è espressione organizzata.

CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALLO STATUTO
Tali cause di esclusione sono suddivise in due diverse casistiche: la prima di tipo "generico" e la seconda di tipo "specifico", comunque previsti dall'atto costitutivo quali causa di esclusione. Tra quelli di tipo generico, rientrano quelli del compimento di atti suscettibili in senso ampio di recare pregiudizio agli interessi dell'associazione; tra quelli di tipo specifico, rientrano tutti quei comportamenti o atti specificamente individuati dallo statuto (come il mancato pagamento dei contributi associativi entro la scadenza prevista), la valutazione della cui gravità risulta di conseguenza già preventivamente effettuata da parte dell'associazione ed accettata dagli altri soci.

Conclusioni.
Quanto qui ha formato oggetto di chiarificazione e valutazione della complessiva casa Union, è stato ritenuto utile, sia in relazione all'eventuale utilizzo che in assemblea se ne potrà avere, sia ai fini della maggiore professionalizzazione dell'associazione all'esterno (quale il sito Union e l'inserimento nella brochure di presentazione dell'associazione, oltre che per convegni, manifestazioni, riunioni e fiere quale maggiore visibilità di chiarimento dello stesso nostro statuto.

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 13 Gennaio 2011 14:59