ATTO DI REVISIONE STATUTO UNION
(bozza finale per Assemblea Straordinaria – Rho, 18 Novembre 2010)
ART.1 – REVISIONE
1.1 L’assemblea straordinaria dei soci approva la revisione dell’originario statuto dell’1/03/2001 e sue modificazioni ed integrazioni apportate in data 09.02.2002 atto Notaio Sciumbata – Roma-repert. n. 67785-rogito n. 14997 e del 24.11.2007 per approvazione dell’assemblea straordinaria dei Soci.
1.2 Il presente atto finalizza il complessivo nuovo documento statutario di cui è parte integrante il Codice Deontologico, unificando l’insieme del precedente con le nuove disposizioni alle quali sono, pertanto, tenuti tutti gli iscritti.
ART.2 – COSTITUZIONE E ADESIONE
2.1 L’Associazione è denominata UNIONE ITALIANA ORGANISMI NOTIFICATI E ABILITATI – UN.I.O.N. – in seguito qui indicata solo UNION, alla quale possono aderire tutti gli Organismi, sia Notificati sia Abilitati, di piccola e media dimensione, titolari di notifica e/o di altre autorizzazioni in corso di validità, concesse dai competenti Ministeri per il rilascio di Certificazioni CE di rispondenza della conformità ai RES – requisiti essenziali di sicurezza – di cui alle direttive di Nuovo Approccio quali, a titolo solo esemplificativo, 95/16/CE, ascensori; 2006/42/CE, macchine; 97/23/CE, sistemi in pressione – PED; e/o di altri prodotti, dispositivi ed impianti di cui a decreti di abilitazione ministeriale in ambito nazionale quali – a titolo di pura citazione, il D.P.R. 462/01, e/o di altre autorizzazioni di Regioni e/o Comuni.
2.2 L’appartenenza all’ Associazione automaticamente viene meno alla cessazione di validità della notifica e/o della comunque autorizzazione ministeriale, regionale, comunale; l’appartenenza stessa cessa inoltre a seguito di espulsione dall’UNION, secondo le cause e modalità contenute nel presente Statuto.
ART.3 – DURATA E SEDE
3.1 L’Associazione ha durata illimitata.
3.2 L’UNION ha sede sociale e legale a Roma. Per esigenze funzionali ed organizzative possono essere istituite sedi regionali periferiche, limitate alle sole attività istituzionali, autorizzate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, governate a turno ogni anno dalla sede di uno degli associati presenti nella regione.
ART.4 – SCOPI – FINALITA’ – RAPPRESENTATIVITA’
4.1 L’UNION è associazione non-profit, pertanto non ha fini di lucro ed eventuali avanzi di bilancio dell’esercizio sono trasferiti quale attivo da utilizzare nell’anno successivo;
l’UNION è ispirata a finalità di solidarietà ed utilità tra gli Organismi aderenti;
non pone alcuna discriminazione di appartenenza di carattere politico e/o di fede religiosa.
4.2 L’UNION è associazione di categoria rappresentativa di specifici comparti di servizi e, come tale, si propone lo studio, ricerca, diffusione della cultura della valutazione della conformità in una all’aderenza, alla lettera e allo spirito, della normativa 17020.
4.3 L’UNION ha le seguenti altre finalità:
- - la tutela del diritto ad operare degli iscritti, attraverso la loro rappresentanza presso la Commissione Europea – Coordinamento europeo NB-Lift & Machinery, le Commissioni UNI e CEI, gli Organi di Governo nazionali, regionali e/o comunali;
- la diffusione della conoscenza delle disposizioni comunitarie e nazionali delle materie proprie dell’attività degli aderenti;
- la diffusione e l’aggiornamento normativo, giuridico e tecnologico nelle materie oggetto delle finalità e scopi dell’associazione; in conformità alle finalità istituzionali dell’ UNION rese agli associati e partecipanti, l’Associazione organizza corsi di formazione ed aggiornamento sulle materie oggetto delle notifiche e autorizzazioni , in aderenza al disposto dell’art.4 – comma 4 del T.U.I.R sull’IVA in relazione al pagamento di corrispettivi specifici dei partecipanti;
- l’aderenza ai principi fiscali e normativi di cui alla presentazione e aggiornamento annuale del Mod. EAS relativo alle associazioni non profit, non avendo UNION per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- la ricerca di collaborazione e, se utile, anche di partner-ship, con analoghe associazioni, enti ed istituzioni del settore;
- l’iscrizione dell’UNION quale socio in importanti Federazioni, Confederazioni, Enti di Accreditamento, Associazioni di Sistemi di Qualità, ai fini della cultura e della maggiore difesa degli iscritti;
- l’assistenza e gli indirizzi di tutela prestata ai singoli associati, tuttavia escludendo l’intervento di quella legale dell’iscritto per fatti riguardanti l’attività e l’operato del proprio Organismo, posto che non sia l’associato stesso a richiederlo espressamente per iscritto, dichiarando di accollarsi le relative spese di patrocinio.
4.4 l’UNION, nel rispetto del diritto della concorrenza (Reg. CE 1/2003), attua il principio di autovalutazione della propria condotta in linea con il diritto comunitario della concorrenza al quale, peraltro, si appaia il Codice Deontologico dell’Associazione.
ART.5 – ORGANI E STRUTTURA UN.I.O.N.
5.1 Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.
ART.6 – L’ASSEMBLEA
6.1 All’assemblea, composta dall’universalità degli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale, partecipa con diritto di voto l’associato o un suo delegato facente parte dell’ Organismo. Il socio con la quota di iscrizione provvisoria, promozionale, partecipa senza diritto di voto o di parere vincolante.
6.2 L’assemblea è legalmente istituita se vi partecipano i due terzi degli associati, tra presenti e delegati, in prima convocazione, e la metà più uno degli associati, in seconda convocazione.
6.3 Le deliberazioni dell’ Assemblea, ordinaria o straordinaria, sono valide se approvate da almeno i due terzi degli associati presenti con diritto di voto.
6.4 E’ compito dell’assemblea, tra gli altri, ratificare o respingere la richiesta di iscrizione da parte di Organismi di cui all’art. 2 – comma 2.1 del presente statuto, seppure accettata prioritariamente dal Presidente, tuttavia sotto condizione di favorevole delibera assembleare, nel rispetto comunque dello status di “piccolo o medio” Organismo, verificando in occasione dell’approvazione e della conseguente attribuzione delle quote annuali associative, il permanere di tali caratteristiche; rientra in questa condizione anche la quota di iscrizione provvisoria, promozionale, la quale non contempla alcun voto oppure parere vincolante;
6.5 Approvare il progetto operativo annuale ed il conseguente bilancio preventivo presentati dal Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo, in occasione della 1^ assemblea annuale;
6.6 Stabilire, o confermare, la quota di partecipazione annuale, rispettando modalità e tempi indicati per il versamento, tenendo peraltro conto che l’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
6.7 Esaminare le richieste specifiche di un terzo dei Soci e, se del caso, convocare l’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto o per altre decisioni di significativa rilevanza, quali lo scioglimento dell’UNION e la conseguente devoluzione del suo patrimonio, secondo modalità di legge: a questo proposito, annualmente è presentato a cura del presidente l’inventario aggiornato dei beni di proprietà dell’associazione.
- Proporre modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico da sottoporre all’assemblea straordinaria;
- Eleggere mediante voto segreto, il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo ed, a voto palese, i componenti dei gruppi di lavoro tecnici, il revisore dei conti, il collegio dei probiviri ed altri comunque organi che si decidesse di istituire;
- Nominare il/i rappresentante/i di UNION in seno alla Commissione UNI, al NB-Lift e Machinery a Bruxelles, ad altri eventuali organismi istituzionali europei, nazionali e, se necessario, regionali o comunali;
- Individuare esperti in campo tecnico e giuridico da proporre al Consiglio Direttivo attribuendo loro il relativo incarico professionale e, se del caso, con la diretta partecipazione in seno ai lavori del C.D. stesso;
- Revocare eventualmente singoli componenti o organi dell’associazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti con diritto di voto, su apposita deliberazione assunta con la partecipazione al voto di almeno i due terzi dei soci presenti con diritto di voto;
6.8 L’assemblea ordinaria e quella straordinaria è convocata con apposito Ordine del Giorno dal presidente, su conforme parere del Consiglio Direttivo.
L’assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere tuttavia proposta da almeno un terzo degli associati aventi diritto, mediante richiesta scritta accompagnata da dettagliato Ordine del Giorno, da trasmettersi almeno 30 gg. prima della data della seduta, attraverso racc.ta o telefax oppure e-mail, di cui farà fede la ricevuta.
6.9 L’assemblea, alla quale sono ammessi gli iscritti solamente se in regola con il versamento della quota associativa annuale, deve essere convocata entro novembre di ciascun anno per la presentazione del bilancio preventivo e del programma operativo dell’anno successivo, ed entro il mese di aprile dovrà avere luogo la presentazione del bilancio consuntivo unito all’esame dell’attuazione del programma operativo dell’anno precedente;
6.10 L’assemblea è presieduta dal presidente Union o da uno dei soci presenti con diritto di voto e provvede, prima di iniziare i lavori, a nominare un segretario per assicurare la corretta, obiettiva ed integra redazione del verbale di assemblea.
ART.7 – IL PRESIDENTE
Il presidente, eletto con voto segreto dall’assemblea:
- esercita i compiti attribuitigli dallo statuto e dall’assemblea;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’ Associazione e, su autorizzazione dell’assemblea, esercita la straordinaria amministrazione;
- è di diritto membro del Consiglio Direttivo, con compiti di coordinamento ma senza diritto di voto;
- convoca il Consiglio Direttivo; egli può peraltro attribuire nelle riunioni del C.D. compiti di autonomia nella fissazione e trattazione dei temi all’Ordine del Giorno, ivi compresi le date e le sedi delle riunioni, di cui comunque riceve relazione;
- ha i rapporti con le altre associazioni e partecipa a convegni e manifestazioni;
- cura i rapporti con i Ministeri competenti in rappresentanza dell’UNION;
- ha la responsabilità della sede sociale, della segreteria dell’associazione, del sito internet ed è assistito per tutta l’operatività dell’UNION da un/una addetto/a alla segreteria.
ART.8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea a scrutinio segreto
E’ composto da 3 a 6 membri segnalati dai soci aventi diritto a partecipare all’assemblea; possono tuttavia concorrere con le stesse modalità di voto segreto espresso favorevolmente dai due terzi dei soci aventi diritto a partecipare all’ assemblea, altri candidati giudicati positivamente per professionalità, impegno ed incarichi a favore dell’associazione, in deroga al principio di nomina quale Organismo Associato.
Agli effetti della composizione del Consiglio Direttivo stesso, sarà possibilmente tenuta presente la necessità di rappresentare in modo equo la distribuzione geografica e gli ambiti operativi degli Organismi;
8.2 In generale, il Consiglio Direttivo:
- dà attuazione alle deliberazioni assunte dall’Assemblea;
- svolge, da parte di ciascun componente, le funzioni attribuite;
- coadiuva il presidente nei suoi compiti;
- formula la proposta delle quote associative da proporre all’assemblea;
- può nominare uno specifico responsabile ai fini del collegamento con l’organo di stampa di cui l’associazione si avvale per l’informazione e la comunicazione della propria attività;
- può coadiuvare la segreteria dell’associazione laddove necessario per la ottimizzazione dei risultati operativi, come pure per il sito internet;
- riceve dal presidente, all’uopo incaricato, il programma operativo ed il bilancio preventivo dell’anno successivo, unitamente al bilancio consuntivo dell’anno in corso sui quali eventualmente pronunciarsi, essendo successivamente e preventivamente sottoposti al Revisore dei Conti;
- costituisce le Commissioni di Lavoro se del caso istituite dall’Assemblea, nominandone i componenti soci ed, in relazione all’andamento del bilancio, può designare eventuali altri esperti e consulenti esterni di cui sarà stabilita la retribuzione eventualmente fissa o forfetaria;
- determina i rimborsi, onnicomprensivi, per la produzione-utilizzo della NewsLiftLetter per ogni periodo annuale;
- stabilisce le modalità di rimborso delle riunioni del Consiglio Direttivo stesso e di eventuali riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro tecnici;
8.3 A ciascun componente può essere attribuita una particolare funzione esecutiva, oltre quella di far parte di una delle Commissioni o Gruppi di Lavoro Tecnico in essere o da costituire, quali:
- rapporti con altre organizzazioni collaterali o similari; a tale scopo per particolari esigenze organizzative-funzionali, rappresentate dal Presidente, il Consiglio Direttivo può essere integrato, limitatamente a tali funzioni da esplicitare nell’incarico, da un professionista, individuato tra i soci, senza diritto di voto nel Consiglio Direttivo, e con l’obbligo di relazionare al Consiglio con cadenza trimestrale in merito alle attività svolte;
- adempimenti amministrativi e/o di natura organizzativa;
- collaborazione diretta con il Direttore Responsabile NewsLiftLetter;
- proposte di modifiche & integrazioni al sito UNION;
- rapporti con le Commissioni di Studio e con i Gruppi di Lavoro tecnici.
8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno due dei componenti;
8.5 L’assenza consecutiva dalle adunanze e non oggettivamene motivata, reiterata per due volte, costituisce ipso facto decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo: in tal caso si provvede alla sostituzione con il primo dei supplenti di anzianità anagrafica maggiore, con gli stessi criteri di prima nomina, al suo sostituto in occasione della prima assemblea.
ART.9 – QUOTA ASSOCIATIVA e DURATA DELL’ADESIONE
9.0 L’adesione e l’iscrizione hanno durata di un anno a partire dalla data di iscrizione.
9.1 La quota associativa, di cui fa fede l’importo totale annuo della apposita ricevuta, ove non saldata per intero, può essere pagata in due tranches: la prima entro 60 gg dalla data di trasmissione, mentre il residuo 50% va saldato entro la data di effettuazione della prima assemblea annuale;
9.2 Il complessivo pagamento della quota ufficializza la continuazione dell’iscrizione all’associazione, ove non diversamente comunicato per iscritto (fax-raccomandata-e.mail) con produzione di ricevuta al presidente del Consiglio Direttivo, in relazione alla volontà di rinuncia del socio all’adesione, da far pervenire comunque entro il 15 dicembre dell’anno in corso; la mancata comunicazione entro i termini di cui sopra, darà diritto di richiedere per intero la quota del successivo anno;
9.3 La quota annuale è determinata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, tenendo presente la proposta di bilancio preventivo e il programma operativo dell’anno cui la quota annuale si riferisce ed è articolata sotto forma di:
- quota proporzionale al fatturato specifico autocertificato con un valore massimo per alcuni soci storici stabilito dal Consiglio Direttivo; per fatturato specifico autocertificato si intende quello prodotto dalle attività svolte per effetto delle notifiche e/o autorizzazioni che danno diritto allo stato di Associato, il tutto, in relazione all’attività dell’anno precedente. In assenza dei dati di autocertificazione, faranno fede i dati relativi al bilancio consolidato, acquisiti dall’Union nell’anno di deposito alla CCIAA, fatto salvo l’eventuale conguaglio dovuto a favore, o meno, dell’iscritto in relazione all’importo di ricevuta;
- da una quota fissa per singola notifica e/o autorizzazione;
- da una quota promozionale stabilita dall’assemblea, con validità di un anno, riservata ai soli nuovi iscritti; in assenza di disdetta, secondo le modalità del precedente p. 9.2, al nuovo iscritto è confermato lo status di Associato di cui alla quota annuale descritta.
ART.10 – IL REVISORE DEI CONTI
10.1 Il revisore dei conti ha il controllo, contabile ed amministrativo dell’associazione. Egli partecipa senza diritto di voto, se professionista esterno all’UNION e, se socio, con diritto di voto solo per le altre materie, esclusa quella di “revisore”:
10.2 Assume anche eventuali funzioni di controllo, con periodicità semestrale, in relazione alla regolare tenuta e registrazione delle fatture e della intera contabilità;
10.3 Esprime giudizio sul bilancio di esercizio e parere tecnico, in relazione alle entrate, su quello preventivo: di ogni atto fondamentale redige verbale;
10.4 Il Revisore dei Conti è nominato o confermato dall’Assemblea sulla base della necessaria competenza professionale.
ART.11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono tra di loro il presidente;
- partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell’assemblea laddove si discuta di materia e decisioni che investono il giudizio finale del Collegio stesso.
Questi ha peraltro il compito: - di dare interpretazione autentica alle norme statutarie e alla loro applicazione, valutando anche eventuali comportamenti di associati in ordine alle decisioni politiche e/o del codice deontologico dell’UNION;
- di comporre, possibilmente, le controversie in seno agli Organi dell’associazione e tra gli aderenti all’UNION;
- di esprimere, su esplicita richiesta del presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o, peraltro, dell’assemblea, un parere obbligatorio, tuttavia vincolante, sui provvedimenti decisi o assunti dagli Organi dell’associazione, escluso il Revisore dei Conti;
- attua le deliberazioni che provengono all’UNION dai vincoli di appartenenza ad Associazioni e Confederazioni in ordine agli aspetti di moralità degli iscritti.
ART.12 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno.
ART.13 – PATRIMONIO
Il fondo comune dell’UN.I.O.N. è costituito dai contributi degli associati e dai beni eventualmente acquistati con questi contributi.
ART.14 – NORME RELATIVE ALLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
All’atto dell’eventuale scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà interamente devoluto ad una delle associazioni che rappresentino portatori di handicap e/o mutilati ed invalidi civili.
14.1 In ogni caso l’associazione, impegnando tutti gli Organi sociali fino al momento dell’eventuale scioglimento dell’UNION, stabilisce l’assoluto divieto di distribuzione degli utili.
ART.15 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme di legge in materia di associazioni “non-profit” (artt. 36-37-38 c.c.)
15.1 Il presente statuto, costituendo variazione ed integrazione di cui all’art. 1, si richiama all’atto di “costituzione di associazione” redatto dal Notaio Tarsia di Roma in data 1 marzo 2001 – repertorio n. 37.7779 Raccolta n. 12.554 – fatte salve le modifiche precedenti e le altre di cui al contenuto della presente revisione.
15.2 IL PRESENTE ATTO DI REVISIONE DELLO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO DELL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 18 NOVEMRE 2010.





