AMBITO DI APPLICAZONE
Le norme deontologiche si applicano agli Organismi Notificati e/o Abilitati aderenti all’UNION nell’esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.
Gli scopi ed i valori fondamentali del presente codice sono di natura generale e non intendono risolvere tutti i problemi etici possibili.
DICHIARAZIONE D’IMPEGNO
Gli Organismi Notificati (O.N.) e Abilitati (O.A.) aderenti all’UNION s’impegnano a rispettare ed a far rispettare dai propri responsabili, dipendenti e collaboratori le norme di comportamento stabilite nel presente codice etico.
GLI SCOPI
Gli scopi fondamentali ai quali il Codice deontologico s’indirizza sono i seguenti:
- costituire un contesto professionale obiettivamente esperto ed affidabile al quale l’utenza possa rivolgersi per le proprie esigenze, in modo che tale contesto soddisfi le aspettative del pubblico e delle Istituzioni;
- creare un’immagine della UNION atta a stabilire un rapporto tra O.N./O.A. ed utenti basato sulla fiducia nelle capacità tecniche e nelle qualità etiche degli OO.NN. ed OO.AA.
- evitare ogni atteggiamento e azione che possa ledere il decoro della attività degli OO.NN./OO.AA. suscitando invece l’apprezzamento degli stessi da parte del pubblico.
PODESTA' DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE
Al fine di dirimere controversie ed eseguire eventuali accertamenti, la Presidenza dell’UNION si avvale di una “Segreteria del Codice deontologico” creata all’interno del Consiglio Direttivo.
Compito di tale Segreteria è l’esame delle segnalazioni e della eventuale documentazione pervenuta in tema di correttezza dei comportamenti degli atti rilasciati dagli OO.NN./OO.AA.
Eventuali violazioni del presente Codice Deontologico o di altri presunti comportamenti scorretti devono essere rappresentati per iscritto alla Segreteria del Codice Deontologico ed al Presidente dell’UNION.
La Segreteria può richiedere alla/e parte/i (segnalate e/o in causa) delucidazioni e chiarimenti in merito al caso in discussione.
La Segreteria relaziona al Presidente dell’UNION, il quale trasmette le risultanze alle parti e, nell’eventualità si tratti di argomento da cui possa scaturire un’utilità generale, a tutti gli OO.NN./OO.AA. associati nel rispetto delle norme sulla privacy.
Spetta alla presidenza dell’UNION, coadiuvata dalla Segreteria del Codice Deontologico, comunicare eventuali sanzioni comminate secondo le modalità previste dallo Statuto UNION.
In caso di controversie non potutesi dirimere all’interno dell’Associazione, il Presidente le propone all’esame del Comitato di Controllo.
COMITATO DI CONTROLLO
Il Comitato di Controllo è composto da cinque membri così composti:
Presidente dell’UNION
1 Rappresentante dell’Associazione Consumatori – Utenti
1 Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico
1 Rappresentante del Ministero del Lavoro
1 Rappresentante di un Organo di stampa specializzato del settore (NewsLiftLetter) senza titolo di voto.
Compito del Comitato di Controllo è di esprimere un parere di principio sulla causa in essere e di dare una direttiva comportamentale nel merito del problema sollevato.
DOVERE DI PROBITA', DIGNITA' E DECORO
L’Organismo Notificato e/o Abilitato aderente all’Associazione deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
È fatto divieto ai componenti di ciascun O.N./O.A. nell’esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica.
DOVERE DI LEALTA' E CORRETTEZZA
L’O.N./O.A. deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
È assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui si venga a conoscenza nell’esercizio della attività istituzionale.
L’O.N./O.A. deve svolgere la propria attività con obiettività ed equidistanza eseguendo a regola d’arte gli incarichi ad esso affidati.
L’O.N./O.A. è tenuto a rispettare e ad applicare correttamente leggi, norme e regolamenti tecnici scritti vigenti applicabili all’attività svolta. Non può accettare contratti o istruzioni contrari ad essi: in tal caso dovrà ottenere dal committente le modifiche occorrenti o altrimenti rinunciare all’incarico o al suo proseguimento.
L’O.N./O.A. deve rispettare la dignità umana e professionale dei propri dipendenti e collaboratori nonché delle varie persone fisiche e giuridiche con cui è in rapporto.
DOVERE DI DILIGENZA
L’O.N./O.A. deve svolgere gli incarichi ad esso conferiti con ragionevole competenza, cura e diligenza; esso risponde delle proprie negligenze e degli errori in questo campo.
In particolare si devono rispettare le modalità e i termini dell’incarico.
L’O.N./O.A. è tenuto a definire o a far definire in modo quanto più possibile chiaro, preciso e completo, gli incarichi e gli onorari spettanti.
L’O.N./O.A. non può accettare onorari che siano, in eccesso o in difetto, sproporzionati alla reale portata e consistenza dell’incarico assunto.
Gli OO.NN./OO.AA. non possono, all’insaputa del Committente, affidare a soggetti esterni all’organizzazione propria (altri OO.NN./OO.AA:, Società diverse, ecc.) – anche se regolarmente inseriti nel prospetto trasmesso al Ministero dello sviluppo Economico – l’esecuzione di incarichi che sono stati loro assegnati.
Gli OO.NN./OO.AA. conservano in ogni caso nei riguardi del Committente la piena responsabilità dell’incarico ricevuto.
DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA
È dovere dell’O.N./O.A. conservare il segreto professionale, non divulgare informazioni acquisite nel corso del proprio lavoro, non usare notizie avute per conseguire vantaggi, conservare il segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati.
L’osservanza dei valori professionali da parte dell’O.N./O.A. deve essere particolarmente scrupolosa per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni economiche e tecniche nonché sui risultati di esami, prove e ricerche effettuati per svolgere gli incarichi ricevuti di cui l’Organismo e i propri dipendenti siano venuti a conoscenza dell’espletamento delle loro funzioni.
In nessun caso potranno essere comunicate notizie o informazioni assunte nei rapporti di lavoro, anche a conclusione dello stesso, a terzi estranei o concorrenti, né per ragioni di utilità personale, né di compiacenza disinteressata, salvo che ciò sia imposto dalla legge o dall’autorità giudiziaria o che sia stato espressamente autorizzato dal Committente.
L’O.N./O.A. deve inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti in suo possesso.
DOVERE DI INDIPENDENZA
È dovere dell’O.N./O.A. e dei propri dipendenti mantenere la propria indipendenza nell’esercizio della propria attività.
Gli OO.NN./OO.AA. devono avere conoscenza dell’importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.
DOVERE DI COMPETENZA
L’O.N./O.A. deve assolvere ogni incarico affidatogli con imparzialità e nell’interesse del Committente.
Pur difendendo gli interessi dei loro committenti, gli OO.NN./OO.AA. devono agire con imparzialità ed equanimità nei confronti dei costruttori, degli installatori e dei fornitori in genere.
Le organizzazioni possono accettare esclusivamente incarichi per i quali dispongono della competenza e dell’organizzazione necessarie.
L’accettazione di un determinato incarico implica pertanto da parte dell’O.N./O.A. la competenza a svolgere quell’incarico: in caso contrario l’O.N./O.A. deve comunicare al committente le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta.
DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
È dovere dell’O.N./O.A. curare costantemente la preparazione professionale di propri dipendenti.
DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ
È dovere dell’O.N./O.A. evitare situazioni di incompatibilità. Eventuali motivi di conflitto d’interesse che possono compromettere la qualità della prestazione saranno evidenziati al committente, richiedendo nel dubbio il parere dell’Associazione.
L’O.N./O.A. deve presentare col massimo impegno i valori etici espressi nel presente Codice, ed essere particolarmente attento nella difesa della propria autonomia.
In particolare, per evitare un eventuale incertezza nel grado di autonomia che l’O.N./O.A. può avere durante l’espletamento delle proprie attività, l’O.N./O.A. stesso dovrà evitare il coinvolgimento finanziario diretto o indiretto con il cliente/committente, il richiedente o concedere prestiti a clienti e funzionari, direttori o soci di una società cliente; il rivestire una posizione istituzionale o rappresentativa al fine di sollecitare incarichi; il
ritrovarsi in situazione di dipendenza economica o morale da un cliente o da una società controllata da quest’ultimo.
RAPPORTI CON I COMMITTENTI
Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza.
RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI NOTIFICATI E/O ABILITATI
Gli OO.NN./OO.AA. devono mantenere sempre nei reciproci confronti un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serene e corrette le rispettive attività istituzionali.
Essi devono astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri OO.NN./OO.AA.
In particolare gli OO.NN./OO.AA. ed i propri dipendenti o collaboratori non devono esprimere critiche nei confronti dei propri concorrenti per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.
Ove un O.N./O.A. riceva incarico di esprimere il proprio parere in merito alle prestazioni di un altro O.N./O.A., esso è tenuto all’obiettività più assoluta, astenendosi da qualsiasi commento denigratorio. In tale caso è comunque buona norma che prima dell’emissione del giudizio sia consultato, anche informalmente, il Responsabile dell’O.N./O.A. concorrente.
L’O.N./O.A. si asterrà da qualsiasi comportamento, manovra o affermazione nei confronti degli altri OO.NN./OO.AA. che possa configurarsi come atto di concorrenza sleale.
Devono essere favoriti i rapporti tra O.N./O.A., con gli altri Soggetti istituzionali e con altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni, dell’armonizzazione dei comportamenti e dell’attuazione di azioni comuni a tutela della attività.
Tali rapporti sono riservati al Presidente Nazionale, coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo e delle diverse Commissioni eventualmente istituite.
L’appartenenza dei soci UNION ad altre associazioni o gruppi è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto e del codice Deontologico dell’UNION.
I soci dell’UNION che appartengano anche ad altre associazioni o gruppi, nei quali rivestano cariche rappresentative o dai quali siano delegati, devono comunicarne al Presidente UNION e astenersi dal partecipare agli incontri tra Union e le stesse associazioni, qualora possano sussistere situazioni conflittuali.
ATTIVITÀ SVOLTE ALL’ESTERO
Le regole del Codice si applicano anche all’O.N./O.A. che, temporaneamente o stabilmente, svolga la propria attività in un paese della Comunità Europea, benché nel Paese in cui esso si trovi viggano regole etico – deontologiche meno restrittive di quelle formulate dal presente Codice.
Quando tuttavia le norme etiche del Paese in cui le prestazioni sono rese sono più rigide delle disposizioni del presente Codice, si applicano le norme etiche del paese in cui le prestazioni sono rese.
PUBBLICITÀ
È consentita all’O.N./O.A., di rendere note al pubblico le aree di attività attraverso forme di pubblicità diretta”, attuata mediante comunicazione al pubblico di tale competenza, a mezzo di giornali, riviste, bollettini, periodici e ogni altro mezzo di comunicazione anche telematico e informatico; o “indiretta”, mediante diffusione di elaborati attestanti con criterio di verità il lavoro compiuto in precedenza, oppure mediante partecipazione ad eventi culturali organizzati da terzi, ma attinenti alla attività anche se si tratti di trasmissioni televisive, convegni e simili. L’O.N./O.A. e i propri collaboratori possono partecipare come relatori, conferenzieri o autori di articoli, a manifestazioni culturali e a pubblicazioni, purché l’argomento
delle stesse riguardanti il campo istituzionale di attività.
Tanto nel caso della pubblicità diretta come della pubblicità indiretta, l’informazione al pubblico non deve esser enfatica, laudativa o denigratoria, ma veritiera, ed evitare i criteri visivi e simbolici propri della pubblicità commerciale.
COMPENSI
I compensi richiesti devono riflettere in modo equo la qualità dei servizi professionali prestati al cliente, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) difficoltà e livello delle conoscenze necessarie per il tipo di prestazione da effettuare;
b) grado di responsabilità richiesto per la prestazione dei servizi richiesti;
c) tempo necessario perché si possa adempiere all’incarico (il tempo deve includere sia le attività professionali specifiche sia le attività professionali specifiche sia le consultazioni, gli accessi, i vantaggi necessari per istruire le pratiche, l’assunzione di informazioni, ecc;).
ASSICURAZIONE
L’O.N./O.A. ha l’obbligo di garantire il cliente e gli eventuali terzi in merito ai danni che possono derivare dalla sua attività di certificazione o di verifica nella qualità di addetto di pubblico servizio (per errore, negligenza, imperizia, violazione di legge, omesso esame di documenti e dati, ecc.) stipulando idoneo contratto di assicurazione che garantisca al cliente e agli altri eventuali terzi congruo risarcimento dei danni.
NORME SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI O AUTONOMI
Il professionista in rapporto di lavoro dipendente con l’O.N./O.A. ha il dovere di essere leale e di curare gli interessi del proprio datore di lavoro; egli deve comunque rispettare i valori di competenza, autonomia,
obiettività, integrità, riservatezza e decoro anche nei casi in cui il datore di lavoro tenda a ignorarli o a contrastarli. Quando per le pretese del datore di lavoro, il professionista sia indotto a venir meno all’osservanza dei valori professionali citati, egli è tenuto a comunicare al datore di lavoro le proprie dimissioni.
Le norme sopra estese riguardanti i liberi professionisti sono applicabili anche al professionista che operi in situazione di collaborazione professionale coordinata e continuativa, a progetto od anche occasionale, dovendosi considerare tale collaborazione come una forma di lavoro autonomo.
RAPPORTO CON ALTRI DIPENDENTI
Nel rapporto di lavoro dipendente il professionista deve collaborare lealmente con gli altri professionisti, interni o esterni, che prestano la loro opera per l’O.N./O.A., rendere note ai medesimi le circostanze utili per impostare nel miglior modo le pratiche ed attività comuni, e ascoltarne attentamente i pareri tecnici. Nei riguardi dei dipendenti non professionali dell’O.N./O.A. in cui lavora, il professionista deve mantenere un
atteggiamento leale, collaborativo e rispettoso del decoro della professione.





